PROPOSTE DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. l.
(Princìpi generali e ambito di applicazione).

      1. La Repubblica, al fine di sostenere il pieno sviluppo della persona umana e la piena realizzazione affettiva di coppia, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, riconosce e tutela i diritti inviolabili delle formazioni sociali spontanee e stabili nelle quali gli individui svolgono la propria personalità in comunione di vita, dandosi reciproca assistenza morale e materiale.

Art. 2.
(Principio di eguaglianza).

      1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, le formazioni sociali di cui alla presente legge hanno piena dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di cittadinanza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali.
      2. Le formazioni sociali tutelate ai sensi della presente legge e i loro componenti come singoli non possono subire ingiuste discriminazioni fondate sulla natura della relazione o su motivazioni sessuali.

Capo II
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I
Condizioni per la costituzione del patto civile di solidarietà

Art. 3.
(Definizione).

      1. Il patto civile di solidarietà è l'accordo tra due persone fisiche maggiorenni, anche

 

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del medesimo sesso, legate da vincoli affettivi, per organizzare la vita in comune e per regolare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali della convivenza.

Art. 4.
(Impedimenti).

      1. Non possono stipulare un patto civile di solidarietà:

          a) il minore di età e l'interdetto;

          b) chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un precedente patto civile di solidarietà fino a che non è intervenuto lo scioglimento.

      2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 87 e 88 del codice civile.
      3. Le disposizioni dell'articolo 88 del codice civile si applicano anche in caso di omicidio tentato o consumato sulla persona alla quale l'altra era legata da un patto civile di solidarietà.
      4. I patti civili di solidarietà stipulati in violazione dei divieti previsti dal presente articolo sono nulli.

Art. 5.
(Divieto temporaneo di nuovo patto).

      1. Non si può stipulare un nuovo patto di solidarietà se non sono decorsi trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio o patto.

Sezione II
Stipulazione del patto civile di solidarietà

Art. 6.
(Forma della richiesta).

      1. Le parti stipulanti rivolgono istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei due contraenti, chiedendo contestualmente

 

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di essere convocati per la stipulazione del patto civile di solidarietà.
      2. Nell'istanza ciascuna delle parti stipulanti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara l'insussistenza degli impedimenti previsti dall'articolo 4 della presente legge.
      3. L'ufficiale dello stato civile convoca le parti per la stipulazione del patto civile di solidarietà entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 7.
(Elementi essenziali del patto civile di solidarietà).

      1. A pena di nullità, il patto civile di solidarietà deve contenere i seguenti elementi:

          a) l'indicazione delle parti stipulanti con i rispettivi dati anagrafici;

          b) l'attestazione dell'assenza di impedimenti;

          c) l'assunzione dell'impegno reciproco di solidarietà e di collaborazione alla vita di coppia secondo le rispettive capacità di lavoro e possibilità economiche;

          d) le firme delle parti stipulanti e dell'ufficiale dello stato civile.

      2. Un patto civile di solidarietà privo degli elementi essenziali, anche se registrato, non produce effetti.

Art. 8.
(Assunzione dell'impegno di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà è predisposto dalle parti stipulanti ed è sottoscritto pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile.

 

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      2. L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni di maggiore età, anche parenti, chiede personalmente ai contraenti se intendono assumere l'impegno reciproco di solidarietà e di collaborazione alla vita di coppia, secondo le rispettive capacità di lavoro e possibilità economiche. Ricevuta da ciascuna delle parti risposta affermativa, l'ufficiale dello stato civile invita gli stipulanti a sottoscrivere alla sua presenza tre originali del patto civile di solidarietà. Subito dopo, l'ufficiale dello stato civile appone la propria firma sui tre originali.
      3. Un originale del patto civile di solidarietà è conservato dall'ufficiale dello stato civile, il quale provvede senza ritardo alle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 9. Gli altri originali sono consegnati a ciascuno dei sottoscrittori.
      4. L'ufficiale dello stato civile non può procedere al rito e alla registrazione qualora sia a conoscenza di alcuno tra gli impedimenti previsti dall'articolo 4 oppure qualora manchino gli elementi prescritti dall'articolo 7.

Art. 9.
(Registro dei patti civili di solidarietà).

      1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito un registro in cui sono registrati i patti civili di solidarietà.
      2. L'ufficiale dello stato civile provvede alle necessarie registrazioni, annotazioni e modifiche nel registro di cui al comma 1.

Art. 10.
(Prova della celebrazione).

      1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 132 e 133 del codice civile.

Art. 11.
(Ricorso al tribunale in caso di ingiustificato rifiuto).

      1. In assenza di impedimenti e in mancanza di un giustificato motivo, l'ufficiale

 

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dello stato civile non può rifiutarsi di ricevere la richiesta, né può omettere di convocare o ritardare la convocazione presso la casa comunale di coloro che hanno espresso la volontà di sottoscrivere un patto civile di solidarietà, né può astenersi dal compiere le formalità previste dall'articolo 8 per l'assunzione dell'impegno di solidarietà tra gli interessati.
      2. Gli interessati possono ricorrere al tribunale per far dichiarare l'illegittimità del rifiuto, della omissione, del ritardo o dell'astensione immotivata.
      3. Il tribunale decide in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
      4. Il tribunale, se ritiene assolutamente necessario ai fini della decisione assumere ulteriori informazioni o ascoltare i ricorrenti o l'ufficiale dello stato civile, fissa l'udienza che deve svolgersi entro un mese dal deposito del ricorso.
      5. All'udienza fissata, se gli interessati non compaiono, il tribunale rigetta il ricorso. Se omette di comparire l'ufficiale dello stato civile, il tribunale ne ordina l'accompagnamento oppure decide con sentenza.
      6. Quando accoglie il ricorso, il tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile di compiere le formalità o le registrazioni previste dalla legislazione vigente in materia, ponendo a carico dell'amministrazione comunale le spese di giudizio e l'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai richiedenti.

Sezione III
Contenuto ed effetti del patto civile di solidarietà

Art. 12.
(Regime patrimoniale).

      1. Le parti scelgono il regime di separazione o di comunione legale o di comunione convenzionale dei beni nel patto civile di solidarietà. Del regime patrimoniale scelto è fatta menzione a margine dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 9.

 

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      2. Se il patto civile nulla dispone al riguardo, il regime patrimoniale applicabile è quello della separazione dei beni.
      3. A ciascuno dei regimi patrimoniali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Art. 13.
(Contenuto del patto civile di solidarietà).

      1. Le parti stipulanti possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali con apposite clausole, ma non si possono prevedere soltanto diritti o doveri a carico di una soltanto di esse.
      2. Sono valide le clausole con le quali una parte stipulante si impegna a versare all'altra o ai figli di questa una somma a titolo di mantenimento in caso di scioglimento del patto civile di solidarietà.
      3. Le parti stipulanti possono regolare le conseguenze economico-patrimoniali successive allo scioglimento del patto civile di solidarietà.
      4. Può essere concordato un indennizzo, a favore di una parte, in caso di scioglimento del patto civile di solidarietà.
      5. La durata del patto civile di solidarietà non può essere sottoposta a condizioni o a termini.
      6. Sono nulle le clausole con le quali una parte stipulante si obbliga a versare all'altra una somma a titolo di penale o di indennizzo in caso di scioglimento prima di una certa data o di un accadimento futuro.
      7. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 458 e 589 del codice civile.
      8. Sono nulle le clausole contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o ai diritti di libertà individuali.

Art. 14.
(Effetti).

      1. Il patto civile di solidarietà non produce effetti tra le parti e rispetto ai terzi finché non è iscritto nel registro previsto dall'articolo 9.

 

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Art. 15.
(Disposizioni applicabili al patto civile di solidarietà).

      1. Oltre alle disposizioni del presente capo, si applicano al patto civile di solidarietà, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti, fatta eccezione per le disposizioni relative alla rescissione e alla risoluzione.
      2. I modi di scioglimento del patto civile di solidarietà sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 16.
(Modifiche dei patti).

      1. In ogni tempo le parti stipulanti possono modificare il regime patrimoniale o le clausole del patto civile di solidarietà.
      2. Le modifiche apportate ai sensi del comma 1 devono essere sottoscritte da entrambe le parti davanti all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alle necessarie annotazioni sul registro previsto dall'articolo 9.
      3. Le modifiche al patto civile di solidarietà apportate ai sensi del presente articolo non producono effetto tra le parti e rispetto ai terzi finché non vengono iscritte nel registro previsto dall'articolo 9.

Art. 17.
(Diritti e doveri reciproci).

      1. Le parti stipulanti un patto civile di solidarietà assumono gli stessi doveri e acquistano i medesimi diritti.
      2. Ciascuna parte di un patto civile di solidarietà è tenuta a contribuire alle esigenze economiche della coppia in rapporto alla propria capacità reddituale e al proprio patrimonio.
      3. In assenza di apposita regolamentazione, la parte che collabora nell'attività d'impresa dell'altro stipulante di un patto civile di solidarietà ha comunque diritto a

 

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partecipare, in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, agli utili che ne derivano.

Art. 18.
(Doveri verso i figli comuni).

      1. Le persone unite da un patto civile di solidarietà hanno la potestà sui figli comuni e gli stessi doveri dei coniugi verso di essi.
      2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 147 e 148 del codice civile.

Art. 19.
(Diritti sociali e trattamento fiscale e previdenziale).

      1. Alle persone legate da un patto civile di solidarietà da almeno un anno si estendono, nell'erogazione di servizi, sovvenzioni e contributi, nella concessione di esoneri lavorativi, nelle graduatorie pubbliche, nel trattamento fiscale, nell'assistenza sociale, economica e sanitaria e nella tutela abitativa, i diritti, le prestazioni, le agevolazioni e le facoltà derivanti dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare o collegate allo stato di coniuge.
      2. Le parti stipulanti non possono essere discriminate nell'accesso al lavoro, pubblico o privato, o nel rapporto di lavoro in ragione della propria condizione giuridica.
      3. La parte stipulante un patto civile di solidarietà ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte dell'altra parte e a tutti gli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, anche autonomo, previsti dalla legge o dai contratti di lavoro collettivi o individuali, alle stesse condizioni dei coniugi.
      4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine o a corpi assimilati.

 

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Art. 20.
(Successione a causa di morte).

      1. Salvo che sia intervenuto lo scioglimento del patto per mutuo consenso, per recesso unilaterale o per successivo matrimonio, le disposizioni riguardanti il coniuge superstite, contenute negli articoli 581, 582, 583 e 584 del codice civile, si estendono a favore della persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.
      2. Quando la persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà concorre con altri chiamati, ad essa spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Art. 21.
(Alimenti).

      1. Salvo quanto previsto nel patto di solidarietà civile, i contraenti sono tenuti fra loro all'obbligo alimentare.
      2. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, la parte che versa in stato di bisogno può chiedere gli alimenti all'altra parte per un tempo non superiore a due anni.
      3. Gli alimenti versati in attuazione del presente articolo vanno commisurati in proporzione allo stato di bisogno del richiedente, alle condizioni economiche di chi li deve somministrare e alla durata del rapporto di coppia.
      4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447 e 448 del codice civile.

Art. 22.
(Successione nei contratti di locazione).

      1. Ciascuna delle parti stipulanti un patto civile di solidarietà ha diritto a succedere nel contratto di locazione dell'immobile in cui ha coabitato in caso di morte dell'altra parte.

 

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Art. 23.
(Decisioni sanitarie e disposizioni sulla sepoltura).

      1. Ciascuno degli stipulanti può affidare all'altro, con atto scritto, in caso di sopravvenuta incapacità, tutte le decisioni relative allo stato di salute, compresa la scelta sulla donazione degli organi.
      2. Con le stesse modalità previste dal comma 1 ciascuno degli stipulanti può affidare all'altro l'esecuzione delle proprie disposizioni riguardanti le funzioni funebri, la sepoltura o la cremazione.
      3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 diventano inefficaci in caso di scioglimento volontario del patto civile di solidarietà.

Art. 24.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Salvo che risulti per iscritto una contraria volontà, le parti stipulanti hanno gli stessi diritti dei coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 25.
(Sospensione della prescrizione).

      1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2941 del codice civile è inserito il seguente:

      «1-bis) tra le parti stipulanti un patto civile di solidarietà».

Sezione IV
Cause di nullità

Art. 26.
(Mancanza di elementi essenziali).

      1. La nullità del patto civile di solidarietà per mancanza di uno degli elementi essenziali può essere dichiarata in ogni tempo.

 

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      2. Chiunque vi abbia interesse può adire il giudice per fare dichiarare la nullità del patto civile di solidarietà.

Art. 27.
(Nullità delle clausole).

      1. Ciascuna delle parti stipulanti può agire per far dichiarare la nullità delle clausole apposte al patto civile di solidarietà.
      2. La nullità degli elementi non essenziali non vizia l'intero patto civile di solidarietà, salvo che una o entrambe le parti si siano determinate a stipularlo esclusivamente in ragione della clausola dichiarata nulla.

Art. 28.
(Altre nullità).

      1. Il patto civile di solidarietà stipulato in violazione dell'articolo 4 può essere impugnato dal pubblico ministero, dal tutore, dai prossimi congiunti delle parti stipulanti e da chiunque vi abbia interesse.
      2. Il patto civile di solidarietà può essere impugnato anche se l'interdizione è stata dichiarata posteriormente, se l'infermità sussisteva al momento del rito.
      3. Se una delle parti stipulanti era incapace di intendere o di volere al momento della stipulazione, si applica l'articolo 120 del codice civile.
      4. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 122, 123, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

Sezione V
Scioglimento del patto civile di solidarietà

Art. 29.
(Scioglimento).

      1. Il patto civile di solidarietà si scioglie in caso di morte o di scomparsa di una

 

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delle parti stipulanti ovvero se una delle parti contrae successivamente matrimonio. L'ufficiale dello stato civile annota nel registro previsto dall'articolo 9 l'avvenuto scioglimento su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
      2. Le parti possono sciogliere il patto civile di solidarietà per mutuo consenso, dichiarando tale volontà all'ufficiale dello stato civile, il quale annota l'avvenuto scioglimento nel registro previsto dall'articolo 9.
      3. Il patto civile di solidarietà può essere sciolto unilateralmente da ciascuna delle parti stipulanti con atto scritto notificato all'altra parte. Colui che ha richiesto lo scioglimento unilaterale deve fornire prova all'ufficiale dello stato civile dell'avvenuta notifica. L'ufficiale dello stato civile provvede ai sensi del comma 2, decorsi dieci giorni dalla data della richiesta.

Art. 30.
(Provvedimenti riguardanti i figli comuni).

      1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, se vi è disaccordo tra le parti con riferimento ai provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli comuni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile.

Art. 31.
(Rapporti patrimoniali successivi allo scioglimento).

      1. Se il patto civile di solidarietà nulla dispone in caso di scioglimento, è facoltà delle parti regolare le conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento con appositi accordi.
      2. Le parti possono convenire per iscritto di derogare alle norme, contenute nel patto civile di solidarietà, destinate ad applicarsi in caso di scioglimento di esso.
      3. In ogni caso di scioglimento del patto civile di solidarietà sono dovuti gli alimenti,

 

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ai sensi dell'articolo 21, a chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Sezione VI
Diritto internazionale privato

Art. 32.
(Patto stipulato all'estero da cittadino italiano).

      1. Il cittadino italiano può stipulare all'estero con un cittadino italiano o straniero un patto civile di solidarietà e modificare il medesimo, avvalendosi delle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane.

Art. 33.
(Modifiche alla legge

31 maggio 1995, n. 218).

      1. Dopo l'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 27-bis. - (Condizioni per stipulare un patto civile di solidarietà o un'unione civile). - 1. I requisiti per stipulare un patto civile di solidarietà o un'unione civile registrata altrimenti denominata, nonché le relative condizioni di validità, sono regolati dalla legge del luogo in cui il patto è stato concluso o dove l'unione è sorta».

      2. Dopo l'articolo 28 della legge 31 maggio 1995, 218, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Forma delle unioni diverse dal matrimonio). - 1. Il patto civile di solidarietà e l'unione civile registrata altrimenti denominata sono validi, in rapporto alla forma, se sono considerati tali dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento».

 

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      3. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile registrata). - 1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da un patto civile di solidarietà o da un'unione civile registrata altrimenti denominata sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.
      2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da un patto civile di solidarietà o da un'unione civile registrata altrimenti denominata, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
      3. In deroga al comma 1, sono altresì regolati dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».

      4. Dopo l'articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata). - 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata è regolato dalla legge nazionale comune delle parti stipulanti al momento della richiesta di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l'unione è sorta.
      2. Lo scioglimento, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è disciplinato dalla legge italiana».

      5. L'articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale

 

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e scioglimento del matrimonio e del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata). - 1. In materia di nullità, di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà o dell'unione civile registrata altrimenti denominata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti stipulanti è cittadino italiano, oppure se il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l'unione è stata ivi registrata».

Sezione VII
Norme relative al contraente straniero

Art. 34.
(Patto civile di solidarietà stipulato con uno straniero).

      1. I cittadini italiani possono stipulare in Italia un patto civile di solidarietà con gli stranieri ivi regolarmente soggiornanti.
      2. Due cittadini stranieri possono stipulare tra loro in Italia un patto civile di solidarietà se entrambi sono in regola con il permesso di soggiorno.

Art. 35.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

      1. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole: «al matrimonio» sono inserite le seguenti: «o al patto civile di solidarietà»;

 

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          c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».

Art. 36.
(Acquisto della cittadinanza italiana).

      1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Lo straniero o l'apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, al momento della presentazione della domanda, ricorrono le seguenti condizioni:

          a) nello stesso periodo ha risieduto stabilmente e legalmente nel territorio della Repubblica;

          b) il patto non è stato sciolto o dichiarato nullo;

          c) ha osservato una regolare condotta».

Sezione VIII
Disposizioni finali

Art. 37.
(Rifiuto di celebrare o di eseguire le registrazioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ufficiale dello stato civile che, senza giustificato motivo, rifiuta di convocare i richiedenti un patto civile di solidarietà, di compiere le formalità di rito o di registrare un patto ai sensi dell'articolo 9 è punito con la pena dell'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.000 euro.
      2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per ragioni di discriminazione dipendenti dal sesso o dalla nazionalità dei contraenti, si applicano la pena della reclusione fino a tre anni e la pena della multa da 2.000 a 4.000 euro.

 

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      3. In caso di inottemperanza all'ordine dato dal tribunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, il responsabile è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni e con la multa da 3.000 a 5.000 euro.
      4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la condanna comporta di diritto la destituzione dalla carica o l'estinzione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 38.
(Illecita registrazione).

      1. L'ufficiale dello stato civile che, conoscendo un impedimento, procede ugualmente alla registrazione del patto civile di solidarietà ai sensi dell'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 39.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, dopo la parola: «coniuge,» sono inserite le seguenti: «le persone unite da un patto civile di solidarieta,».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 577 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «La pena prevista dal secondo comma si applica anche in caso di omicidio commesso dal contraente di un patto civile di solidarietà sull'altro stipulante».

      3. Al quarto comma dell'articolo 591 del codice penale, dopo la parola: «genitore,» sono inserite le seguenti: «dalla persona che ha stipulato un patto civile di solidarietà,».
      4. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente:

      «1-bis) dell'altra persona unita dal medesimo patto civile di solidarietà».

 

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Art. 40.
(Modifica all'articolo 644 del codice di procedura penale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 644 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto alla riparazione spetta, in caso di persona unita da un patto civile di solidarietà, al contraente superstite, purché non si sia verificata una causa di scioglimento del medesimo patto precedente alla morte».

Capo III
NORME IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO E DI NUCLEI STABILI DI PERSONE

Art. 41.
(Ambito di applicazione).

      1. Le norme del presente capo si applicano alle coppie di fatto conviventi, composte da persone maggiorenni, anche del medesimo sesso, non unite in matrimonio o da un patto civile di solidarietà, e agli altri nuclei stabili di individui legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché dimostrino di coabitare nello stesso comune da almeno due anni.

Art. 42.
(Accordi di coabitazione).

      1. Le persone che compongo le formazioni sociali di cui al presente capo, indipendentemente dalla durata della coabitazione, possono disciplinare con scrittura privata gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali della vita in comune o successivi ad essa.
      2. Sono validi gli accordi con i quali una o più persone si impegnano a versare alla parte più debole o ai figli comuni una somma a titolo di mantenimento o di alimenti in caso di cessazione della coabitazione.

 

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      3. Restano fermi i divieti stabiliti dagli articoli 458 e 589 del codice civile.
      4. Sono nulle le clausole contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o ai diritti di libertà individuali.
      5. Si applicano le norme del codice civile in materia di contratti, in quanto compatibili.

Art. 43.
(Politiche abitative).

      1. Al fine di tutelare le coppie di fatto che versano in condizioni economiche disagiate e i nuclei stabili di persone in stato di bisogno, con particolare riguardo a quelli numerosi o con persone anziane o composte da individui non autosufficienti, lo Stato, le regioni e i comuni, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano concrete politiche di sostegno abitativo e individuano gli interventi economici necessari ad alleviare le situazioni di disagio.
      2. A parità di condizioni, le formazioni sociali di cui al presente capo non possono essere discriminate nelle graduatorie pubbliche relative all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio, allorché dimostrino che, al momento della presentazione della domanda, la coabitazione si protraeva, senza interruzioni, da almeno due anni nel medesimo comune.

Art. 44.
(Diritto al lavoro).

      1. Le persone che compongono le formazioni sociali di cui al presente capo non possono essere discriminate, a parità di condizioni, rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio nell'accesso al lavoro, pubblico o privato, o in costanza rapporto di lavoro, anche per quanto concerne la concessione di esoneri e di permessi lavorativi.
      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine o a corpi assimilati.

 

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Art. 45.
(Diritti sociali e trattamento fiscale).

      1. Alle formazioni sociali di cui al presente capo si estendono, nell'erogazione di servizi e nelle relative graduatorie pubbliche, nella concessione di sovvenzioni, agevolazioni e contributi, nonché nell'assistenza sociale, economica e sanitaria, gli stessi diritti e le stesse facoltà riconosciuti alle famiglie fondate sul matrimonio.
      2. Alle formazioni sociali di cui al presente capo si estendono, altresì, le esenzioni e i benefìci fiscali previsti per le famiglie fondate sul matrimonio.

Art. 46.
(Successione nei contratti di locazione).

      1. Le persone che compongono le formazioni sociali di cui al presente capo hanno diritto a succedere nei contratti di locazione riguardanti l'immobile in cui hanno coabitato per almeno due anni, in caso di morte del convivente o del componente del nucleo stabile titolare del rapporto.

Art. 47.
(Partecipazione agli utili d'impresa).

      1. In assenza di apposita regolamentazione privata, le persone che collaborano all'impresa del convivente o di altra persona che fa parte del medesimo nucleo stabile hanno diritto a partecipare agli utili che ne derivano, in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Art. 48.
(Decisione sanitarie).

      1. Gli interessati possono, con atto scritto, delegare al convivente o ad altra persona del nucleo stabile tutte le decisioni relative allo stato di salute, compresa la scelta sulla donazione degli organi.
      2. Le previsioni di cui al comma 1 diventano inefficaci se, prima del peggioramento

 

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della salute o del decesso, era stata volontariamente interrotta la coabitazione.

Art. 49.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Il convivente e i componenti dei nuclei stabili hanno il diritto di accedere ai luoghi di cura dove si trova ricoverato l'altro convivente o un componente del nucleo stabile, salvo che risulti una diversa volontà del paziente.
      2. I soggetti indicati al comma 1 hanno i medesimi diritti dei coniugi in materia di assistenza penitenziaria.

Art. 50.
(Disposizioni sulle funzioni funebri

e sulla sepoltura).

      1. Gli interessati possono affidare al convivente o ad uno dei componenti del nucleo stabile l'esecuzione delle proprie disposizioni riguardanti le funzioni funebri, la sepoltura o la cremazione.
      2. In assenza di disposizioni sulle funzioni funebri e sulla sepoltura, il convivente e gli altri componenti del nucleo stabile non possono essere esclusi, da parte dei prossimi congiunti del deceduto, dalle funzioni funebri anche quando esse sono svolte in forma privata.

Art. 51.
(Matrimonio precedente o successivo).

      1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle coppie di fatto nelle quali una o entrambe le persone siano unite in vincolo matrimoniale, salvo che sia intervenuto lo scioglimento del matrimonio o che sia stata pronunciata la separazione.
      2. Se i conviventi contraggono matrimonio, si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano l'istituto matrimoniale.

 

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Art. 52.
(Altre esclusioni).

      1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai soggetti acquartierati in caserme o soggiornanti in luoghi comuni per motivi d'ufficio, di lavoro o di studio, oppure per ordine dell'autorità o per ragioni di giustizia.

Art. 53.
(Prova della coabitazione).

      1. Quando è espressamente richiesta dalla legge la prova della coabitazione, questa può essere fornita attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è ammessa la prova mediante testimoni.

Art. 54.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura penale).

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del codice di procedura penale, dopo le parole: «prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dal convivente».

Capo IV
DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 55.
(Difensore dei diritti delle formazioni sociali).

      1. In ogni comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti è istituito a carico dell'amministrazione comunale un difensore dei diritti delle formazioni sociali di cui alla presente legge a cui gli interessati possono rivolgersi per essere difesi e tutelati negli atti e nelle procedure che li riguardano ovvero per denunciare eventuali discriminazioni.